Art. 20.
(Permessi di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo).

      1. Il cittadino e la cittadina stranieri in possesso, da almeno cinque anni, di un permesso di soggiorno in corso di validità, che dimostrano la disponibilità di un reddito non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale come definito per l'anno in corso alla data di presentazione della richiesta di permesso, o nel caso di richiesta relativa ai familiari, di un reddito sufficiente secondo i parametri indicati nell'articolo 36, comma 4, e di una sistemazione alloggiativa, possono chiedere al questore il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo. Il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo è a tempo indeterminato ed è rilasciato entro tre mesi dalla relativa richiesta.
      2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica ai cittadini e alle cittadine stranieri che:

          a) soggiornano per motivi di studio o di formazione professionale;

 

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          b) soggiornano a titolo di protezione temporanea o per motivi umanitari ovvero hanno chiesto il permesso di soggiorno a tale titolo e sono in attesa di una decisione sulla richiesta;

          c) soggiornano per asilo ovvero hanno chiesto il riconoscimento dello status di rifugiato e sono ancora in attesa di una decisione definitiva circa tale richiesta;

          d) sono titolari di un permesso di soggiorno di breve durata previsto dalla presente legge e dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 53;

          e) godono di uno status giuridico previsto dalle convenzioni sulle relazioni diplomatiche e sulle relazioni consolari, adottate a Vienna, rispettivamente il 18 aprile 1961 e il 24 aprile 1963, rese esecutive dalla legge 9 agosto 1967, n. 804, dalla convenzione sulle missioni speciali, adottata a New York l'8 dicembre 1969 o dalla convenzione di Vienna del 1975 sulla rappresentanza degli Stati nelle loro relazioni con organizzazioni internazionali di carattere universale.

      3. Ai fini del calcolo del periodo di cui al comma 1, non si computano i periodi di soggiorno per i motivi indicati nelle lettere d) ed e) del comma 2. Le assenze dello straniero dal territorio nazionale non interrompono la durata del periodo di cui al citato comma 1 e sono incluse nel computo del medesimo periodo quando sono inferiori a sei mesi consecutivi e non superano complessivamente dieci mesi nel quinquennio, salvo che tale interruzione sia dipesa dalla necessità di adempiere agli obblighi militari, da gravi e documentati motivi di salute ovvero da altri gravi e comprovati motivi.
      4. Il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo non può essere rilasciato al cittadino e alla cittadina stranieri che siano considerati, sulla base di elementi di fatto, una minaccia concreta e attuale per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato. La pericolosità è valutata anche in relazione ad eventuali condanne per i reati previsti dall'articolo

 

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380 del codice di procedura penale, nonché, limitatamente ai delitti non colposi, dall'articolo 381 del medesimo codice, ovvero in relazione all'eventuale applicazione di misure di prevenzione personali. Ai fini dell'adozione di un provvedimento di diniego del rilascio del permesso di soggiorno di cui al presente comma, il questore tiene conto anche della durata del soggiorno nel territorio nazionale e dell'inserimento sociale, familiare e lavorativo del cittadino e della cittadina stranieri. In ogni caso il diniego di cui al presente comma non può essere basato su considerazioni economiche.
      5. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 è revocato:

          a) se è stato acquisito fraudolentemente;

          b) in caso di espulsione prevista dal presente articolo;

          c) quando mancano o vengono a mancare i requisiti per il rilascio;

          d) in caso di conferimento di permesso di soggiorno di lungo periodo da parte di un altro Stato membro dell'Unione europea, previa comunicazione da parte di quest'ultimo;

          e) in caso di assenza continuativa dal territorio dello Stato per un periodo superiore a sei anni.

      6. Il cittadino e la cittadina stranieri ai quali è stato revocato il permesso di soggiorno ai sensi delle lettere d) ed e) del comma 5, possono riacquistarlo con le stesse modalità di cui al presente articolo; in tale caso, il periodo di cui al comma 1 è ridotto a tre anni.
      7. Al cittadino e alla cittadina stranieri ai quali sia stato revocato il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo e nei confronti dei quali non debba essere disposta l'espulsione è rilasciato un permesso di soggiorno ad altro titolo ai sensi della presente legge.

 

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      8. Nei confronti del titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo l'espulsione può essere disposta soltanto:

          a) per gravi motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, secondo le modalità di cui all'articolo 47, comma 1;

          b) nei casi di cui all'articolo 47, comma 2, solo quando il cittadino e la cittadina stranieri costituiscono una concreta minaccia anche in relazione alla sua eventuale appartenenza a una delle categorie indicate all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, ovvero all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, sempre che sia stata applicata, anche in via cautelare, una delle misure di cui all'articolo 14 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni.

      9. Nel valutare la pericolosità del cittadino e della cittadina stranieri, ai fini dell'adozione del provvedimento di espulsione, si tiene conto dell'età dell'interessato, della durata del soggiorno sul territorio nazionale, delle conseguenze dell'espulsione per l'interessato e i suoi familiari, dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali nel territorio nazionale e dell'assenza di vincoli con il suo Paese di origine.
      10. Oltre a quanto previsto per il cittadino e la cittadina stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato, il titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo può:

          a) fare ingresso nel territorio nazionale in esenzione di visto e circolare liberamente sul territorio nazionale;

          b) svolgere nel territorio dello Stato ogni attività lavorativa subordinata o autonoma salvo quelle che la legislazione vigente espressamente riserva al cittadino o vieta allo straniero;

          c) usufruire delle prestazioni di assistenza sociale, di previdenza sociale, di quelle relative a erogazioni in materia sanitaria, scolastica e sociale, di quelle relative

 

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all'accesso a beni e a servizi a disposizione del pubblico, compreso l'accesso alla procedura per l'ottenimento di alloggi di edilizia residenziale pubblica, salvo che sia diversamente disposto e sempre che sia dimostrata l'effettiva residenza del cittadino e della cittadina stranieri sul territorio nazionale;

          d) partecipare alla vita pubblica locale, con le forme e nei limiti previsti dalla vigente normativa;

          e) soggiornare e lavorare nel territorio dell'Unione europea, secondo le modalità ed entro i limiti stabiliti dalla direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di Paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, e dalla normativa comunitaria vigente.

      11. Al cittadino e alla cittadina stranieri in possesso, da almeno cinque anni, di un permesso di soggiorno in corso di validità, che dimostrino di avere i requisiti per il rinnovo o per la conversione del permesso di soggiorno, è rilasciato un permesso di soggiorno nazionale per soggiornanti di lungo periodo.
      12. Il permesso di soggiorno di cui al comma 11 ha una durata illimitata ed è revocabile solo dal giudice, a seguito della condanna definitiva dell'interessato per uno dei reati di cui all'articolo 380, comma 1, del codice di procedura penale.
      13. Il permesso di soggiorno di cui al comma 11 consente di esercitare tutte le attività consentite al cittadino e alla cittadina stranieri, in particolare quelle previste per il titolare di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, di cui al comma 10, lettere a), b), c) e d). In ottemperanza alle disposizioni dell'articolo 13 della direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, il cittadino e la cittadina stranieri titolari del permesso di soggiorno di cui al comma 11 non hanno il diritto di soggiornare in un altro Stato membro dell'Unione europea ai sensi del capo III della medesima direttiva.

 

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